Ballottaggio Napoli: il fan di Lettieri posta su Facebook la foto della scheda votata
"Non ho votato Gianni Lettieri perché qualcuno lo porta o per altro ma vedendo la sua campagna elettorale io che sono giovane voglio aver fiducia nelle sue promesse". La follia social sul voto prende il sopravvento. Ed ecco che un giovane pubblica sul suo profilo Facebook la scheda fotografata nel segreto del seggio elettorale, con tanto di indicazione per Gianni Lettieri, addirittura con l'orario desumibile da un orologio inquadrato. Un atteggiamento da ‘fan'che viene prontamente biasimato da molti suoi contatti sul social network: «Lo sai che è un reato fotografarla?». Già, forse il giovanissimo non sa che fotografare una scheda elettorale col cellulare al seggio è fuorilegge: si rischiano ammenda e addirittura carcere. Per quest'ultimo aspetto, solitamente pena viene sospesa, ma la multa si paga e l'atto commesso è e resta un reato vero e proprio, sancito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96
Testo del decreto-legge (convertito in legge)
Decreto-legge 1° aprile 2008 , n. 49
"Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008
Art. 1.
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.