Contribuenti vincono contro Equitalia: prima casa non pignorabile
La Cassazione ha dato ragione ai contribuenti. Prima casa impignorabile con efficacia retroattiva. Tradotto: anche coloro che si sono visti pignorare la casa prima della introduzione della norma potranno avvalersi di tale legge in quanto, come recita la sentenza, l'iscrizione di pignoramento è considerata illegittima. La battaglia portata avanti dall’Associazione dei consumatori Aidacon contro Equitalia, conclusasi ora con l'enunciazione di un fondamentale principio di diritto in materia di impignorabilità della prima casa, era cominciata diverso tempo fa.
Nel 2007 il Tribunale di Napoli aveva stabilito la soglia di credito di ottomila euro, al di sotto della quale l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla società della Riscossione è illegittima. Poco dopo il Legislatore intervenne innalzando il limite l'iscrizione di una ipoteca a euro 20.0000,00 euro, nonché il limite al di sotto del quale non si può procedere alla vendita dell’immobile a 120.000,00 euro. Nel 2013, infine, lo stesso Legislatore decretò l'impignorabilità della prima casa. In ordine a quest’ultimo provvedimento, che sollevo molti cittadini proprietari di immobili, però, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispose che la norma in questione non avrebbe avuto efficacia retroattiva. Insomma: i processi esecutivi già avviati alla data del 21 giugno 2013 non potevano avvalersi di tale norma. Oggi, la sentenza numero 19270/2014 della Cassazione, depositata pochi giorni fa, ribalta definitivamente la decisione del Ministero, stabilendo il principio secondo il quale l'agenzia di riscossione dei tributi Equitalia non può pignorare la prima casa e disponendo che siano cancellate anche le iscrizioni anteriori al 21 giugno 2013, considerate illegittime. Con gran sollievo dei contribuenti, la battaglia è vinta, la prima casa è stata dichiarata "intoccabile".