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Covid 19

Il Tar conferma l’ordinanza della Regione: vietato sport all’aperto

Coronavirus, l’ordinanza della Regione Campania è (per ora) legittima. Lo ha decretato il Tar Campania che non blocca la disposizione con la quale Vincenzo De Luca aveva fissato l’obbligo di rimanere in casa per tutti a meno di giustificati motivi di salute o necessità, quindi escludendo lo sport in strada.
A cura di Redazione Napoli
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Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dato ragione a Vincenzo De Luca e all'ordinanza della Regione Campania che vieta anche lo sport all'aperto per i rischi da contagio Coronavirus. Niente jogging, né marcia, ne ‘corsetta amatoriale', dunque, almeno fino a quando non sarà ritirata l'ordinanza e quindi sancito che non ci sono rischi da contagio Covid-19. Oggi con un decreto monocratico è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'ordinanza 15 del 13 marzo e del successivo chiarimento numero 6 del 14 marzo. I motivi sono "il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale" va "accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica nella valutazione dei contrapposti interessi" vista la situazione emergenziale".

Vincenzo De Luca aveva disposto "l'obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni" per i cittadini campani consentendo solo spostamenti temporanei e individuali per esigenze lavorative o per motivi di salute o necessità come fare la spesa; l'Ente di Palazzo Santa Lucia aveva poi chiarito successivo che "l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell'ordinanza" e quindi non consentita.

Il Tar Campania ha anche rilevato come "l'ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale" Fissata anche la discussione collegiale della vicenda: la camera di consiglio è fissata il 21 aprile 2020. Ovviamente Coronavirus permettendo.

Il testo integrale del decreto del Tar Campania

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta

Decreta sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da Alfredo Imparato, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

— dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);

— del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto: + l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

Considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020

Il Presidente Santino Scudeller

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