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Natale 2019 a Napoli, niente bicchieri e bottiglie di vetro nei locali il 24 dicembre

Con una ordinanza firmata oggi dal vicesindaco Enrico Panini, il Comune di Napoli ha vietato l’utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro nei locali nelle zone maggiormente frequentate per il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale. L’ordinanza si riferisce alla zona dei cosiddetti baretti di Chiaia e a quella del centro storico della città.
A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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È usanza ormai da qualche anno che, il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, a Napoli ci si incontri per scambiarsi gli auguri e per brindare alla festività natalizie. Proprio in previsione di tale ricorrenza, con una apposita ordinanza firmata oggi dal vicesindaco Enrico Panini, il Comune di Napoli ha vietato l'utilizzo di bevande in bicchieri e bottiglie di vetro nei locali che sorgono in quelle zone maggiormente frequentate dai giovani, con particolare riferimento a piazza Bellini e al centro storico e alla zona comunemente indicata come quella dei baretti di Chiaia.

Per la precisione, in piazza Bellini, via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, largo Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia; via
Ferdinando Russo, piazza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, via Bausan è imposto il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri) e metallo, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione della Vigilia di Natale, 24 dicembre 2019; la somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate
direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi; altresì il divieto di consumo nei suddetti siti di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri) e metallo, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, che non siano bicchieri di plastica leggera o carta.

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