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Movida, pronta l’ordinanza del Comune: da Bellini ai “Baretti” ecco tutti i divieti

Il Comune di Napoli ha stilato un’ordinanza anti-movida nelle zone più a rischio della città per limitare gli episodi criminali e rendere più vivibile – soprattutto per i residenti, ormai sul piede di guerra – i quartiere a maggior concentrazione di giovani e locali: piazza Bellini, via Aniello Falcone, i cosiddetti “Baretti” di Chiaia e la zona di Bagnoli-Coroglio.
A cura di Valerio Papadia
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"L'ordinanza sulla movida è pronta e sarà depositata in giornata. Riteniamo serva equilibrio e collaborazione da parte di tutti: nel testo sono previsti orari specifici con riferimento ad attività nei luoghi della movida e soprattutto sanzioni per le violazioni gravi di alcune regole di comportamento. Erano già state delle regole con un patto di convivenza civile: alcune cose hanno funzionato, altre no. Per le cose che non funzionano interverrà questa ordinanza con sanzioni che possono arrivare fino alla chiusura di determinate attività economiche" con questa parole il sindaco di Napoli Luigi de Magistris annuncia i provvedimenti presi dalla giunta comunale per limitare gli effetti della cosiddetta movida nelle zone più a rischio del capoluogo partenopeo, nelle quali i residenti sono ormai esasperati.

Il Comune, tramite una serie di considerazioni – tra cui l'intensificarsi di fenomeni criminali, l'abuso di alcool, gli schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica – ha individuato quattro aree considerate quelle a più forte concentrazione di esercizi commerciali che somministrano bevande alcoliche e, quindi, maggiormente frequentate da giovani e giovanissimi. Queste sono:

1) La cosiddetta zona dei "Baretti" di Chiaia:  via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia;
2) Via Aniello Falcone, nel quartiere collinare del Vomero;
3) Piazza Bellini, nel cuore del centro storico;
4) Discesa Coroglio, via Coroglio, p.zza Bagnoli, via Bagnoli e via Di Pozzuoli.

Cosa prevede l'ordinanza anti-movida e quali sono le sanzioni

Considerati tutti i fattori sopracitati, l'ordinanza anti-movida varata dal Comune di Napoli prevede:

1) È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi siti nelle Aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell'esercizio;
2) L'orario di chiusura degli esercizi e’ stabilito per le ore 02:00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, mentre per i giorni dal Giovedì al Sabato è fissata per le ore 03:00;
3) Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno;
4) Gli esercenti, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonchè alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura;
5) Ogni locale dovrà dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.

Le sanzioni previste per i trasgressori, invece, sono le seguenti:

1) che i trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i;
2) che i trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge della l. 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
3) che i trasgressori alla violazione del punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
4) che i trasgressori alla violazione del punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie,
5) che i trasgressori alla violazione del punto 5) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689.

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