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Asìa, Stamati batte de Magistris in appello: maxi-risarcimento da 50mila euro

La Corte d’Appello ribalta il giudizio di primo grado. Nel 2011, Luca Stamati nominato nel Cda di Asìa dalla Iervolino fu silurato dal neo-sindaco Luigi de Magistris dopo le elezioni. Ma quel decreto di revoca fu illegittimo secondo i giudici, perché mancava la “giusta causa”. Adesso l’Asìa dovrà risarcire i mancati compensi per il periodo del mandato che scadeva nel 2013.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Luca Stamati
Luca Stamati

La revoca del consigliere di amministrazione di Asìa Luca Stamati avvenuta con decreto del sindaco Luigi de Magistris nel 2011 fu illegittima, perché non c'era la «giusta causa». A 8 anni dal siluramento del manager, arriva la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ribalta il giudizio di primo grado. La società dell'igiene urbana di Napoli viene condannata al pagamento di 50mila euro di risarcimento a Stamati, per i compensi non percepiti dal 2011 al 2013, anno in cui sarebbe scaduto il suo mandato.

Stamati, all'anagrafe Beniamino, ma conosciuto da tutti come Luca, era stato nominato consigliere nel Cda di Asìa dal sindaco Rosa Russo Iervolino a maggio 2010 con incarico triennale. Nel 2011, l'allora esponente Pd a sorpresa dichiarò in campagna elettorale il suo sostegno a de Magistris al primo turno, allora candidato sindaco di Napoli per la prima volta. Ma i rapporti con l'ex pm si ruppero quasi subito. Con decreto del 6 giugno 2011 il neo-sindaco appena insediato revocò la nomina nel Cda di Asìa per il «venir meno in seguito al mutamento del quadro politico istituzionale del Comune, del pactum fiduciae intercorrente con gli amministratori della società».

Stamati però fece ricorso, perché riteneva quell'atto illegittimo in quanto mancava, a suo giudizio, la «giusta causa di revoca» e chiese il risarcimento sia per i mancati compensi percepiti che per il danno di immagine. Il Tribunale nel 2013 aveva rigettato tutte le richieste. Stamati, però, ha fatto ricorso. Martedì è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Napoli – prima sezione civile – Alessandra Tabarro presidente, consiglieri Angelo Del Franco e Giuliano Tartaglione – che ribalta la decisione del primo grado, accogliendo molti dei rilievi sollevati da Stamati, difeso dai legali Felice e Sabino Laudadio, e la richiesta di risarcimento per i mancati compensi, ma non quella per il danno d'immagine.

«Appare evidente – scrivono i giudici – che nessuna delle circostanze riportate nel decreto sindacale del 2011 può integrare una giusta causa di revoca dello Stamati dall’incarico di amministratore della Asìa». Nel decreto c'era scritto che «l’elezione del nuovo sindaco determina inevitabilmente la cessazione del pactum fiduciae che legava i consiglieri alla precedente amministrazione, rispetto alla quale il nuovo sindaco intende porsi in modo del tutto innovativo, procedendo alla sostituzione dell’intero consiglio di amministrazione, nominando al suo interno due assessori senza compensi o indennità».

Ma, sottolineano i magistrati, «secondo la prevalente giurisprudenza, il mutamento politico non costituisce affatto una giusta causa di revoca, non essendo oggettivamente valutabile come capace di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato. Il mutamento della maggioranza politica, infatti, è un elemento del tutto neutro rispetto alla valutazione delle capacità gestionali dell’amministratore».

Non implicano una giusta causa di revoca neanche gli altri due elementi che venivano sottolineati nel decreto, ossia «il venir meno dell’originario nucleo amministrativo» e la «riduzione dei costi». Con de Magistris infatti il Cda di Asìa scese da 5 a 3 componenti. Ma, precisano i giudici, «non si comprende per quale motivo il venir meno dell’originario nucleo amministrativo non abbia impedito la rinomina del consigliere Fortini», mentre viene indicato genericamente la «volontà dell’amministrazione comunale di procedere alla riduzione del numero dei componenti del Cda al fine di procurare una significativa riduzione dei costi degli organi societari di amministrazione dell’Asìa Napoli Spa. Non vi è quindi alcuna specificazione delle reali esigenze che sorreggono la necessità di una riduzione dei costi».

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